Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 9 LPA; esame dell'impatto sull'ambiente.
1. L'esame di un rapporto dell'impatto sull'ambiente emesso dai servizi della protezione dell'ambiente giusta l'art. 9 cpv. 5 LPA ha certamente il carattere di una perizia ufficiale; l'autorità di approvazione è tuttavia libera nell'apprezzamento giuridico (consid. 6).
2. Gli impianti sottoposti a un esame dell'impatto, per i quali è stata chiesta un'autorizzazione prima dell'adozione dell'OEIA, devono essere conformi, sotto il profilo sostanziale, alle esigenze legali; sotto il profilo procedurale, per contro, l'ulteriore produzione di un rapporto ai sensi dell'OEIA non è necessaria (consid. 7a).
3. Art. 9 cpv. 2 lett. c LPA; il rapporto dell'impatto concernente un impianto che provoca emissioni foniche e/o un inquinamento atmosferico deve comprendere una corrispondente previsione delle immissioni (consid. 7a).
4. Nella descrizione delle misure giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. d LPA, l'autorità decisionale deve esaminare, conformemente all'art. 11 cpv. 2 LPA, se le limitazioni delle emissioni raggiungano ciò che si può esigere dal punto di vista dello stato della tecnica e delle condizioni di esercizio e di ciò che è economicamente sopportabile (consid. 7a).
5. Gli effetti sull'ambiente di progetti di costruzione di ponti e di strade devono essere valutati in modo globale (consid. 8).