Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 82 segg. LTF; art. 5 e 6 CEDU; art. 9, art. 10 cpv. 2, art. 29 cpv. 1 e 2, art. 31 e 32 Cost.; § 5, 6, 9 e 11 della legge zurighese di protezione dalla violenza (GSG/ZH); ricorso in materia di diritto pubblico; misure di protezione dalla violenza domestica secondo la GSG/ZH.
Contro misure fondate sulla legge zurighese di protezione dalla violenza è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 2).
Nel caso di specie, gli imposti provvedimenti di protezione dalla violenza (divieto di contatto e di accesso a un determinato perimetro) né rientrano nella nozione di privazione della libertà ai sensi degli art. 5 CEDU e 31 Cost. (consid. 3) né in quella di accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (consid. 4).
L'imposizione di misure di protezione dalla violenza può pregiudicare la "buona reputazione", tutelata dal diritto civile e penale. Detta reputazione costituisce un "diritto di carattere civile" e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 5.2).
Il § 9 cpv. 3 GSG/ZH offre una protezione più estesa del diritto costituzionale e convenzionale di essere sentito e garantisce il diritto della persona toccata dalla misura di essere sentito, se possibile, oralmente. Nella fattispecie, la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata (consid. 5.3-5.5).
Il § 9 cpv. 4 GSG/ZH non conferisce un diritto assoluto all'assunzione di prove eccedente le garanzie dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (consid. 5.6 e 5.7).
L'imposto divieto di accedere a un determinato perimetro non costituisce una limitazione sproporzionata della libertà personale del ricorrente (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 5 e 6 CEDU, art. 31 e 32 Cost., art. 5 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU suite...