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Regesto a

Art. 42 cpv. 2 secondo periodo e art. 84 LTF. Caso particolarmente importante in materia di assistenza giudiziaria penale; violazione di elementari principi procedurali nel procedimento svizzero; obbligo di motivazione ed esame preliminare della censura.
Riepilogo e precisazione della prassi sulle condizioni di ammissibilità del "caso particolarmente importante" (consid. 1.1 e 1.2). Contraddizione tra, da una parte, il testo tedesco e italiano e, dall'altra, quello francese dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Determinanti sono le versioni in tedesco e in italiano. Quindi, anche una violazione imminente di elementari principi procedurali nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria svizzera - come per esempio il diritto di essere sentito - può ingenerare un caso particolarmente importante (consid. 1.3). In presenza di censure sufficientemente sostanziate, nel quadro dell'esame delle condizioni di ammissibilità si può procedere a un esame provvisorio di carattere sostanziale dell'imminente lesione di elementari principi procedurali (consid. 1.4 e 1.5). Ammissione nella fattispecie di un caso particolarmente importante (consid. 2).

Regesto b

Art. 9 e art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 12 cpv. 1 e art. 74a AIMP; art. 35 cpv. 1 PA. Diritto di essere sentito; obbligo di motivazione; buona fede nella procedura di assistenza in materia penale concernente la consegna a scopo di confisca.
Nell'ambito di decisioni in materia di assistenza giudiziaria penale che ledono gravemente la posizione giuridica dell'interessato, è necessario esaminare approfonditamente le allegazioni delle parti. Ciò vale segnatamente riguardo a decisioni di chiusura concernenti la consegna di beni a scopo di confisca. Qualora l'autorità giudiziaria intenda tener conto nel procedimento pendente di nuovi elementi rilevanti per il giudizio, il diritto di essere sentito può imporre d'informarne tempestivamente le parti e di concedere loro la facoltà di esprimersi al riguardo. Questo diritto dev'essere in ogni caso rispettato qualora l'autorità intenda fondare la propria decisione su una norma legale o un motivo giuridico che fino ad allora non erano stati invocati nel procedimento né richiamati dalle parti e di cui esse non potevano prevedere la rilevanza (consid. 3.1-3.6).

Regesto c

Art. 2 lett. a, art. 74a e art. 80o AIMP. Consegna di beni a scopo di confisca; garanzie minime dello Stato di diritto alla decisione estera di confisca; richiesta di informazioni complementari all'autorità richiedente.
L'art. 74a AIMP permette di verificare se la confisca sia avvenuta sulla base di un procedimento giudiziario che risponda ai principi procedurali stabiliti dalla CEDU e che la decisione estera non contraddica l'ordine pubblico svizzero né le garanzie internazionali dei diritti dell'uomo. Un controllo di merito della decisione estera di confisca è per contro escluso (consid. 3.2; conferma della giurisprudenza). Tra le garanzie minime dello Stato di diritto, che la sentenza di confisca deve di massima soddisfare, rientra in particolare il diritto di essere sentito del titolare del conto interessato. All'occorrenza, l'autorità richiedente può essere invitata a produrre prove relative al rispetto delle garanzie procedurali litigiose (consid. 3.3).

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Article: art. 84 LTF, art. 84 cpv. 2 LTF, Art. 9 e art. 29 cpv. 2 Cost., art. 12 cpv. 1 e art. 74a AIMP suite...