Regesto
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG). Art. 2. Principio della specialità.
1. L'autorità svizzera richiesta è tenuta a far uso della riserva formulata in relazione con l'art. 2 CEAG nella misura necessaria ad impedire che l'assistenza giudiziaria accordata per la repressione di reati di diritto comune serva a fini fiscali. All'uopo essa subordina l'esecuzione della commissione rogatoria ad oneri o a condizioni, senza dover esigere speciali assicurazioni da parte dell'autorità richiedente (consid. 4).
2. L'onere o la condizione formulata dall'autorità svizzera deve escludere qualsiasi forma, diretta o indiretta, d'utilizzazione della commissione rogatoria a fini fiscali. Ove occorra, l'autorità svizzera ricorderà che la distinzione tra reati di diritto comune e reati fiscali va fatta secondo la legge della parte richiesta, ossia secondo la legge svizzera. Essa deve precisare che il divieto si estende altresì a qualsiasi utilizzazione in procedure fiscali non repressive, in particolare in quelle destinate alla tassazione (consid. 4).
3. Principio della doppia incriminazione, art. 5 cpv. 1 lett. a CEAG (consid. 3).