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Regesto

Audizione del figlio (art. 144 cpv. 2 CC).
Se i figli vengono sentiti da una terza persona incaricata, questa dev'essere indipendente e qualificata. Si deve prescindere da una nuova audizione da parte del giudice nei casi in cui questa comportasse una sofferenza che non può essere imposta al figlio (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 144 cpv. 2 CC

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