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Regesto

Art. 66 cpv. 4 LTF; spese giudiziarie; dispensa dal versamento delle spese.
I Cantoni e gli organi di esecuzione designati dai Cantoni ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. c LADI sono dispensati dal versamento delle spese giudiziarie in virtù dell'art. 66 cpv. 4 LTF (consid. 4).

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Articolo: Art. 66 cpv. 4 LTF

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