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Regesto

Art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF; art. 22a cpv. 1 lett. a PA; art. 34 cpv. 1 lett. a OG, abrogato alla fine del 2006); sospensione dei termini dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua incluso.
Per "Pasqua" ("Ostern", "Pâques") ai sensi di queste disposizioni, la giurisprudenza e la dottrina intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua incluso (consid. 2.2).

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referenza

Articolo: Art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, art. 22a cpv. 1 lett. a PA, art. 34 cpv. 1 lett. a OG