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Regesto

Portata dell'appello (art. 399 cpv. 4 lett. b CPP); estensione dell'esame del tribunale d'appello (art. 404 cpv. 1 CPP).
Quando l'appellante limita il suo appello alla sospensione condizionale (a esclusione dell'entità della pena), il tribunale d'appello può estendere il suo potere d'esame alla pena nel suo insieme. Viceversa, se l'appellante contesta l'entità della pena (a esclusione della sospensione condizionale), il tribunale d'appello può riesaminare la questione della sospensione condizionale (consid. 1.1).

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referenza

Articolo: art. 399 cpv. 4 lett. b CPP, art. 404 cpv. 1 CPP