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Regesto

Art. 105 cpv. 3 LFus; fusione; azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari; ripartizione delle spese.
Principi che reggono l'azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari giusta l'art. 105 cpv. 1 LFus e la regolamentazione delle spese nell'art. 105 cpv. 3 LFus (consid. 2.1).
Il principio secondo il quale le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore, stabilito nell'art. 105 cpv. 3 LFus, non torna applicabile, tenuto conto del suo scopo protettivo, quando l'attore ha acquistato le sue azioni in un momento in cui già conosceva l'indennità prevista (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 105 cpv. 3 LFus, art. 105 cpv. 1 LFus