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Regesto

Art. 23 LPP; art. 69 LAI in relazione con l'art. 84 LAVS: Partecipazione alla procedura e coordinazione.
L'ufficio AI č tenuto a notificare d'ufficio una decisione di rendita a tutti gli istituti di previdenza entranti in considerazione. L'assicuratore LPP dispone di un diritto di ricorso autonomo nella procedura retta dalla LAI. In caso di omesso coinvolgimento dell'istituto di previdenza, la determinazione dell'invaliditā (principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'assicurazione per l'invaliditā non esplica effetto vincolante nell'ambito della previdenza professionale.

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Articolo: Art. 23 LPP, art. 69 LAI, art. 84 LAVS