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Regesto

Art. 82 segg. LTF; art. 5 e 6 CEDU; art. 9, art. 10 cpv. 2, art. 29 cpv. 1 e 2, art. 31 e 32 Cost.; § 5, 6, 9 e 11 della legge zurighese di protezione dalla violenza (GSG/ZH); ricorso in materia di diritto pubblico; misure di protezione dalla violenza domestica secondo la GSG/ZH.
Contro misure fondate sulla legge zurighese di protezione dalla violenza è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 2).
Nel caso di specie, gli imposti provvedimenti di protezione dalla violenza (divieto di contatto e di accesso a un determinato perimetro) né rientrano nella nozione di privazione della libertà ai sensi degli art. 5 CEDU e 31 Cost. (consid. 3) né in quella di accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (consid. 4).
L'imposizione di misure di protezione dalla violenza può pregiudicare la "buona reputazione", tutelata dal diritto civile e penale. Detta reputazione costituisce un "diritto di carattere civile" e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 5.2).
Il § 9 cpv. 3 GSG/ZH offre una protezione più estesa del diritto costituzionale e convenzionale di essere sentito e garantisce il diritto della persona toccata dalla misura di essere sentito, se possibile, oralmente. Nella fattispecie, la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata (consid. 5.3-5.5).
Il § 9 cpv. 4 GSG/ZH non conferisce un diritto assoluto all'assunzione di prove eccedente le garanzie dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (consid. 5.6 e 5.7).
L'imposto divieto di accedere a un determinato perimetro non costituisce una limitazione sproporzionata della libertà personale del ricorrente (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 5 e 6 CEDU, art. 31 e 32 Cost., art. 5 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU seguito...