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Regesto

Art. 8 cpv. 2, 13 cpv. 1, 19 e 62 Cost.; art. 20 LDis; diritto dei disabili ad un'adeguata istruzione scolastica di base; scolarizzazione in una scuola speciale al di fuori del cantone d'origine.
I cantoni godono di un ampio margine d'autonomia nella regolamentazione della scolarizzazione di base; essi devono garantire anche ai disabili un'istruzione scolastica di base gratuita conforme alle capacità individuali del fanciullo e allo sviluppo della sua personalità (consid. 3.1 e 3.2).
La mancata scolarizzazione nella scuola regolare a causa di disabilità deve fondarsi su ragioni qualificate, ma può essere compatibile con il divieto di discriminazione secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. e 20 LDis; determinante è il bene del fanciullo disabile nel contesto delle possibilità esistenti (consid. 6-6.1.3).
Un fanciullo gravemente disabile non deve essere inserito in una classe d'introduzione, destinata a bambini normodotati con un ritardo nello sviluppo (consid. 4.1 e 4.2), nemmeno se la sua scolarizzazione in una scuola speciale fosse possibile soltanto al di fuori del cantone d'origine (consid. 5 e 6.2).

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referenza

Articolo: art. 20 LDis, art. 8 cpv. 2 Cost.