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Regesto

L'indicizzazione da parte del giudice delle rendite dovute al coniuge divorziato, in applicazione degli art. 152 e 151 cpv. 1 CC è in linea di principio ammissibile se queste rappresentano la compensazione della perdita del diritto al mantenimento (Cambiamento alla giurisprudenza). L'indicizzazione può essere ordinata tuttavia unicamente se ci si può attendere che il reddito del debitore sia regolannente adattato al costo della vita. Resta riservata l'azione in modificazione della sentenza giusta l'art. 153 cpv. 2 CC (consid. 3-6).
Se il divorzio è definitivo prima che le sue conseguenze finanziarie siano state regolate, l'indennità in capitale conferita in applicazione dell'art. 151 CC non è fruttifera di interessi che dal momento in cui il suo ammontare è definitivamente stabilito (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 152 e 151 cpv. 1 CC, art. 153 cpv. 2 CC, art. 151 CC