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Regesto

Art. 84 cpv. 1 e art. 86 LAVS. Il ricorrente è autorizzato a ritirare il ricorso per evitare un'incombente reformatio in peius (consid. 1a).
Art. 85 cpv. 2 lett. d LAVS e art. 4 Cost.
- Quando prevede una reformatio in peius il giudice deve dare alle parti l'opportunità di determinarsi su detta eventualità. Non è però obbligato a rendere attento il ricorrente della possibilità di ritirare il ricorso (consid. 1a).
- Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio se il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito (consid. 1b).
- Come può essere emendato il vizio davanti al Tribunale federale delle assicurazioni nel caso di cognizione piena e nel caso di cognizione limitata (precisazione della giurisprudenza; consid. 3)?

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Articolo: Art. 84 cpv. 1 e art. 86 LAVS, art. 4 Cost.

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