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Regesto

Azione concernente un credito per apporto promossa dalla moglie in pendenza della causa di divorzio; competenza per materia.
1. Ammissibilità del ricorso per riforma ai sensi dell'art. 49 OG contro una decisione pregiudiziale sulla competenza (consid. 1).
2. Solo il giudice del divorzio è competente a decidere su di un'azione concernente un credito per apporto promossa dalla moglie contro il marito in pendenza della causa di divorzio. Se l'azione relativa a tale credito è stata promossa dinanzi a un tribunale incompetente e se nelle more s'è conclusa la causa di divorzio, va iniziata una procedura complementare a quella di divorzio (consid. 2-4).

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referenza

Articolo: art. 49 OG