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Regesto

Art. 104 lett. a, 105 cpv. 2 e art. 132 OG, art. 3 cpv. 3 LAMI.
- Potere di esame se il litigio concerne l'esclusione da una cassa malati (consid. 1).
- L'esclusione da una cassa presuppone una colpa particolarmente grave da parte dell'assicurato (consid. 2, 3).
- Il fatto che un impiegato della cassa consigli il candidato all'affiliazione o lo aiuti a rispondere alle domande contenute nella domanda di ammissione, non libera il postulante dall'obbligo di verità e di attenzione preteso dalle circostanze, né dalla responsabilità per le indicazioni attestate mediante la sua firma. Un'eccezione a questo principio non si giustifica che quando, considerato il comportamento dell'impiegato della cassa, appaia contrario ai principi della buona fede far sopportare dal candidato la responsabilità per le indicazioni non conformi a verità o incomplete (consid. 4a).
- La cassa ha l'obbligo di procedere a indagini d'ufficio (consid. 4b)?

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referenza

Articolo: art. 132 OG, art. 3 cpv. 3 LAMI