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Regesto

Completamento di un giudizio di divorzio pronunciato all'estero (attribuzione dell'autorità parentale); foro.
Per completare un giudizio di divorzio è, in linea di principio, competente il giudice del divorzio; tuttavia tale principio comporta un'eccezione quando lo Stato estero in cui è stato pronunciato il divorzio non preveda un foro per la disciplina degli effetti accessori o per il completamento al riguardo del giudizio di divorzio (consid. 2). In questo caso, ove i due coniugi divorziati siano domiciliati in Svizzera, l'azione di completamento va promossa al domicilio della parte convenuta (consid. 3).

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