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Regesto

Art. 4 Cost.; sostituzione di una parte nel corso di un processo civile.
1. La qualità per agire deve essere esaminata d'ufficio dal Giudice, in ogni stadio di causa, in virtù del principio cd. attitatorio unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (consid. 1).
2. È arbitrario ammettere una sostituzione volontaria della parte attrice senza l'accordo di quella convenuta (consid. 2).

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Articolo: Art. 4 Cost.