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Regesto

Art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG: Spese giudiziarie.
Le spese giudiziarie vengono ripartite tra le parti sulla base delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato - e, quindi, senza tener conto delle domande dell'opponente (modificazione della giurisprudenza in DTF 120 V 270 consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 120 V 270

Articolo: art. 135 OG