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Regesto

Mantenimento nell'ambito di misure provvisionali ai sensi dell'art. 145 CC; suddivisione dell'eccedenza risultante dalla detrazione del minimo vitale di entrambi i coniugi dal loro reddito complessivo.
Se dopo aver dedotto dal reddito complessivo dei coniugi il minimo vitale delle loro economie domestiche risulta un'eccedenza, questa è unicamente da ripartire a metà fra di loro se si è in presenza di due economie domestiche composte di una persona. Una suddivisione a metà non si giustifica, se un coniuge deve provvedere a figli minorenni (precisazione della giurisprudenza; consid. 3c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 145 CC

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