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Regesto

Art. 133 cpv. 1 CC; legittimazione a chiedere nel processo di divorzio contributi per il mantenimento del figlio.
Il genitore a cui è attribuita l'autorità parentale fa valere nella causa di divorzio in nome proprio e al posto del figlio minorenne i contributi per il mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne durante la procedura, tale facoltà del genitore (Prozessstandschaft) continua per i contributi posteriori al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio oramai maggiorenne vi acconsenta (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 133 cpv. 1 CC