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Regesto
Art. 21 cpv. 1, art. 27 cpv. 1 LAI ; art. 14 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 OAI ; art. 2 cpv. 4 OMAI, cifra 5.07 allegato OMAI: Portata della convenzione tariffale - applicabile dal 1° aprile 1999 - conclusa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di prestazioni per la consegna di apparecchi acustici.
La consegna di un apparecchio acustico secondo le aliquote tariffali convenzionali crea la presunzione di un'assistenza acustica sufficiente. Condizioni alle quali l'assicurazione per l'invalidità deve assumersi un apparecchio acustico il cui costo eccede quanto previsto dalle aliquote tariffali convenzionali (consid. 4).
contenuto
documento intero:
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 21 cpv. 1,