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Regesto

Art. 177 CC; art. 98 in relazione con l'art. 46 cpv. 2 LTF; diffida ai debitori; termine.
La diffida ai debitori giusta le norme sulla protezione dell'unione coniugale è una misura provvisionale, di modo che la sospensione dei termini prevista dalla legge per depositare un ricorso al Tribunale federale non è applicabile (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 177 CC, art. 46 cpv. 2 LTF

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