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Regesto

Azione di contestazione della graduatoria in un concordato con abbandono dell'attivo (art. 321 cpv. 1 in relazione con l'art. 250 cpv. 1 LEF); sospensione.
Ammissibilità del ricorso in materia civile e motivi di ricorso (consid. 1).
Per la graduazione è determinante solo l'esito del processo di contestazione della graduatoria e non quello di un processo pendente in Belgio. La sospensione del processo di contestazione della graduatoria entra quindi solo in linea di conto se è compatibile con il diritto costituzionale ad essere giudicato entro un termine ragionevole (consid. 2-4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 250 cpv. 1 LEF