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Regesto

Art. 30 cpv. 1 CC; cambiamento del nome di un coniuge.
Ai coniugi può essere consentito un cambiamento del nome nel senso dell'art. 30 cpv. 1 CC, nella misura in cui il o i nomi corrispondono alle regole sui nomi del diritto matrimoniale (art. 160 e art. 30 cpv. 2 CC). Nel caso concreto, l'autorità cantonale non ha violato il suo potere di apprezzamento, rifiutando alla moglie, che porta il nome del marito, l'autorizzazione a portare un doppio nome nonostante il certificato medico prodotto (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 30 cpv. 1 CC, art. 160 e art. 30 cpv. 2 CC