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Regesto

Art. 80 cpv. 1 LEF; art. 1 CLug; Direttiva (96/71/CE) relativa al distacco dei lavoratori; Accordo sulla libera circolazione delle persone; Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso sulla base di una sentenza austriaca, nella quale una società svizzera è stata obbligata ad effettuare dei pagamenti alla cassa austriaca delle ferie retribuite per gli operai edili?
Nozione di materia civile e commerciale ai sensi dell'art. 1 CLug e distinzione dalla materia di diritto pubblico. Applicazione al caso di specie (consid. 3.1).
Campo di applicazione materiale del Regolamento (CE) n. 883/2004; esame della questione a sapere se esso comprende le prestazioni della cassa austriaca delle ferie retribuite (consid. 3.2.1-3.2.3). Portata, per l'esecuzione, del principio della parità di trattamento dell'art. 9 par. 1 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3.2.4).

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referenza

Articolo: art. 1 CLug, Art. 80 cpv. 1 LEF