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Regesto a

Art. 9 Cost.; valore di una perizia di parte.
Le conclusioni di una perizia di parte esperita su mandato dell'imputato vanno considerate alla stessa stregua delle allegazioni di parte sottoposte alla libera valutazione delle prove (consid. 6).

Regesto b

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti, presentazione dei conti; scopo di procacciare un profitto.
La presentazione di conti annuali inveritieri nell'ambito di trattative con istituti bancari afferenti la concessione o il prolungamento di crediti adempie l'aspetto soggettivo della falsità ideologica in documenti, nella misura in cui si aspira con ciò a migliorare la propria posizione nella negoziazione dei crediti. In questo contesto è irrilevante sapere se, sotto il profilo economico, il gruppo di società richiedente i crediti versava o meno in una situazione di eccedenza di debiti (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 9 Cost., Art. 251 n. 1 CP