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Regesto

1. Richiesta d'iscrizione di un contratto di compravendita nel registro fondiario (art. 963 CC). Se l'ufficiale respinge una richiesta (art. 103 cpv. 1 RRF), solo il richiedente ha qualità per ricorrere; d'altronde è questi che ha facoltà di ritirare la domanda, fintanto che l'iscrizione non sia stata eseguita nel mastro. Conferma della giurisprudenza (consid. 1).
2. Effetti di una restrizione della facoltà di disporre, ordinata dal giudice e annotata conformemente all'art. 960 CC (consid. 2).
3. La questione di sapere se un contratto di compravendita sussiste e se il diritto che ne risulta per il compratore di esigere il transferimento della proprietà nel registro fondiario debba essere preferito al diritto del successivo acquirente del medesimo fondo, è una questione di merito. L'ufficiale è vincolato a un decreto emanato dal giudice conformemente alla procedura cantonale per la durata del processo promosso dal primo acquirente e mediante il quale è stabilito che l'iscrizione del secondo atto di compravendita non potrà essere richiesta durante questo tempo o che la richiesta già presentata dovrà essere ritirata o, per lo meno, che, per riservare l'esito del processo, non vi si dovrà dar seguito procedendo all'iscrizione nel mastro (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 963 CC, art. 103 cpv. 1 RRF, art. 960 CC