Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Infondato richiamo ad una convenzione internazionale intesa a evitare la doppia imposizione.
1. Presupposti della concessione del diritto di replica nei procedimenti dei ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo. Art. 93 cpv. 3/e 107 OG (consid. 1 b).
2. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro il rifiuto di applicare una convenzione intesa a evitare la doppia imposizione. Art. 100 OG; art. 2 cpv. 1 lett. c del DF 22 giugno 1951 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse della Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; art. 5 cpv. 3 DCF 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni. Applicazione analogica de l'art. 8 cpv. 5 LB (consid. 2).
3. Quando può il Tribunale federale esaminare la costituzionalità di decreti di applicazione del Consiglio federale? (consid. 3).
4. L'art. 2 cpv. 2 lett. b del DCF 14 dicembre 1962 (concernente il caso particolare di pretesa abusiva di applicazione di una convenzione sulla doppia imposizione) non è contrario nè al DF 22 giugno 1951 nè al senso nè allo scopo della convenzione stessa (consid. 4).
5. La citata disposizione del DCF si applica anche alla nuova convenzione conclusa il 14 giugno 1966 fra la Svizzera e la Gran Bretagna. Reiezione di una obiezione dedotta dall'art. 9 OE LIP (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 100 OG, art. 2 cpv. 2 lett. b del