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Regesto

Art. 4 CF; art. 9 cpv. 3 cost. cant.; utilizzazione di prove ottenute illegalmente; inviolabilità del domicilio.
Quando una prova è stata ottenuta in modo illegale, la sua utilizzazione è inammissibile solo se era impossibile procurarsela con un mezzo conforme al diritto. Pertanto, se è stata al riguardo violata una norma di procedura, non destinata nè propria ad impedire l'assunzione d'una prova, non ne consegue che questa debba rimanere inutilizzata (in concreto: perquisizione della dimora dell'incolpato in assenza di lui e del suo rappresentante).

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referenza

Articolo: art. 9 cpv. 3 cost.