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Regesto

1. L'art. 68 cpv. 2 LEF concerne soltanto il modo di ripartire l'ammontare che spetta a ogni singolo creditore. Per la ripartizione, tra più creditori interessati, della somma ricavata dalla realizzazione sono determinanti gli art. 144 sgg. LEF. Dopo sottrazione delle spese di pignoramento, il provento netto dev'essere ripartito uniformemente tra i creditori del medesimo rango. Al riguardo si conteggia per ognuno il proprio credito complessivo, incluse le spese d'esecuzione e, dato il caso, di rigetto dell'opposizione (comprese le ripetibili) (consid. 1).
2. La prerogativa di cui all'art. 281 cpv. 2 LEF è valevole solo per le spese del decreto di sequestro e dell'esecuzione del medesimo,non anche per le spese d'esecuzione e di una procedura di rigetto dell'opposizione successive (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 68 cpv. 2 LEF, art. 144 sgg. LEF, art. 281 cpv. 2 LEF