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Regesto

1. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO). L'appaltatore è allora titolare d'un credito contrattuale contro il committente e d'un diritto ad un risarcimento giusta l'art. 672 CC contro il proprietario dell'immobile (consid. 1).
2. Un tale risarcimento è in principio sempre dovuto quando non si proceda alla separazione dei materiali utilizzati secondo l'art. 671 cpv. 2 o 3 CC (consid. 2 a).
3. Il risarcimento ha la base giuridica nel principio dell'accessione (art. 667 cpv. 2 e 671 cpv. 1 CC). Le regole concernenti l'arricchimento indebito (art. 62 e segg. CO) possono essere applicate soltanto come diritto suppletorio (consid. 2 b).
4. Nell'applicazione dell'art. 672 CC, la nozione di buona fede deve essere intrepretata in senso largo. L'equo risarcimento ai sensidell'art. 672 cpv. 1 CC non ha solo per oggetto i materiali utilizzati, ma tutte le spese di costruzione, nella misura in cui ne risulti per l'immobile un aumento di valore (consid. 2 c).
5. A garanzia del risarcimento dovutogli in virtù dell'art. 672 cpv. 1 CC, l'appaltatore in buona fede può esigere l'iscrizione d'un 'ipoteca legale ai sensi dell'art. 837 cpv. 1 num. 3 CC (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 672 CC, art. 672 cpv. 1 CC, art. 38 CO, art. 671 cpv. 2 o 3 CC