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Regesto

Naturalizzazione agevolata (art. 27 LCit.).
Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale che sua madre possiede o possedeva da ultimo: il luogo di nascita del figlio o il suo domicilio all'epoca della domanda di naturalizzazione non entrano in linea di conto, e nemmeno il luogo d'attinenza dei genitori adottivi. Se la madre ha avuto successivamente diverse cittadinanze cantonali e comunali, solo è determinante la cittadinanza attuale o quella da ultimo acquisita.

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referenza

Articolo: art. 27 LCit