Regesto
Art. 326quater CP; false informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale.Il campo di applicazione dell'art. 326quater CP si estende sia agli istituti di previdenza a favore del personale non registrati che a quelli registrati in quanto concedono prestazioni che superano il minimo legale obbligatorio (consid. 2a).
Una fondazione di previdenza a favore del personale registrata soggiace alle norme sulla vigilanza di cui agli art. 61, 62 e 64 LPP anche nella misura in cui concede prestazioni superiori a quelle minime (consid. 2b).Le autorità cantonali di vigilanza sulle casse di previdenza a favore del personale registrate possono, giusta il diritto federale, esigere dagli organi di queste la presentazione dei conti annuali e prendere provvedimenti repressivi in caso di omissione (consid. 2c-f).
Adempie la fattispecie legale di «false informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale» colui che - nella sua qualità di organo di una fondazione di previdenza del personale - disattende l'obbligo di presentare i conti annuali, nonostante i ripetuti avvertimenti e l'assegnazione di un ultimo termine, e omette di istituire un organo di controllo risp. di fornirgli le informazioni necessarie per l'allestimento, entro il termine legale, del rapporto destinato all'autorità di vigilanza (consid. 2g).