Regesto
Libertà personale (diritto del detenuto di possedere denaro contante; ammissibilità di un divieto di ricevere visite come sanzione disciplinare).
I limiti costituzionali per ingerenze nelle libertà individuali sono applicabili anche al possesso di denaro contante da parte di detenuti (consid. 2b-c). La direttiva della Direzione dello stabilimento del penitenziario cantonale di Pöschwies del 20 febbraio 1995 sul possesso di denaro contante durante le visite è di interesse pubblico e si fonda su una base legale sufficiente (consid. 2d-f). Ammissibilità di sanzioni disciplinari proporzionate, adottate in applicazione di tale direttiva. Il divieto di ricevere visite per la durata di un mese, pronunciato a titolo disciplinare, nel presente caso non costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale del detenuto (consid. 4).