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Regesto

Procedura per contestare una proposta di giudizio (art. 210 e 211 CPC).
La parte che non vuole sottomettersi a una proposta di giudizio dispone unicamente della via del rifiuto, anche qualora l'autorità di conciliazione rinunci ad accertare una mancata comparizione alla sua udienza e a stralciare la causa dal ruolo. Il ricorso interposto al tribunale superiore è inammissibile (consid. 1.2-1.4).

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Articolo: art. 210 e 211 CPC