Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 1o, 2 e 9 LAV; decisione sulle pretese civili dei parenti della vittima nella procedura penale.
Ove l'oggetto dell'accusa siano atti di violenza perpetrati intenzionalmente, il giudice penale deve esaminare le conseguenze dirette del comportamento dell'autore sul piano civile. Gli incombe, quindi, di statuire in merito alle pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sollevate dalla vittima (o dalle persone a quest'ultima equiparate) quand'anche non siano fondate sugli stessi fatti per i quali l'agente è stato rinviato a giudizio.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1o, 2 e 9 LAV