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Regesto

Art. 1104 e art. 468 cpv. 1 CO. Portata del divieto di accettare un assegno bancario.
La portata dell'art. 1104 CO è limitata al diritto delle carte valori. Tale norma non vieta che la banca trattaria si impegni a pagare nei confronti del portatore dell'assegno, conformemente alle regole generali del diritto delle obbligazioni.

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Articolo: Art. 1104 e art. 468 cpv. 1 CO