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Regesto

Art. 86 cpv. 2 OG; decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza.
Tra le violazioni del diritto cantonale di procedura che possono essere fatte valere con ricorso per cassazione cantonale conformemente all'art. 328 CPP/BE figurano la violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione che ne discende. Ove tali censure non siano state sollevate dinanzi all'autorità cantonale, esse non sono ammissibili nel quadro di un ricorso di diritto pubblico.

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referenza

Articolo: Art. 86 cpv. 2 OG, art. 328 CPP