Regesto
Danno arrecato aipesci d'unapescicoltura dalle acque di unafognatura, le quali sboccano in un corso d'acqua pubblico che alimenta i bacini.
1. Responsabilità civile della collettività pubblica, proprietaria del suolo percorso dagli scoli. Art. 679 CC (Consid. 1).
2. Lo scarico di acque inquinate che sono mortali per la fauna non è giustificato dal fine di diritto pubblico degli scoli; è contrario al diritto pubblico federale (legge sulla protezione delle acque dall'inquinamento, del 16 marzo 1955) e al diritto cantonale bernese (legge sull'utilizzazione delle acque, del 3 dicembre 1950), come pure alle regole di diritto civile sui rapporti di vicinato (art. 684 CC) (consid. 2 a e b).
3. La passività del comune proprietario degli scoli il quale, regolarmente avvertito degli abusi commessi da taluni utenti, trascura di por fine allo scarico di sostanze tossiche o di purificare le acque inquinate, costituisce una colpa che fonda la responsabilità civile del suo autore, giusta gli art. 41 e segg. CO (consid. 2 c).
4. Rapporto di causalità tra l'avvelenamento del corso d'acqua e il danno arrecato ad una pescicoltura alimentata dalle sue acque. Fatto e diritto (consid. 3).
5. Nozione di vicino giusta gli art. 679 e 684 CC in caso d'inquinamento d'un corso d'acqua pubblico (consid. 4).