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Regesto

Art. 22 cpv. 1 lett. a, e, art. 23 DIN.
Le spese di manutenzione di un fondo acquistato recentemente non possono essere dedotte dal reddito imponibile, indipendentemente dal fatto che il fondo faccia parte del patrimonio privato o commerciale del contribuente. Tale regola si applica anche agli agricoltori (sia che tengano sia che non tengano una contabilità) che abbiano acquistato un'azienda non al suo valore venale, bensì al suo valore di reddito agricolo.