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Regesto

Revisione (art. 137 lett. a e b OG).
1. Se le autorità penali, mediante decreto di abbandono o assoluzione, hanno negato che il reato addotto nella domanda di revisione è stato commesso, il Tribunale federale è vincolato da tale decisione (consid. 1). In un simile caso, il Tribunale federale non ha da esaminare esso medesimo, sulla base degli atti o di altri mezzi di prova, se il reato è stato commesso, quand'anche non fosse punibile (consid. 2).
2. La revisione d'una sentenza del Tribunale federale non può essere ottenuta per il fatto che, a sostegno di un rilievo già allegato nella precedente istanza, si è successivamente chiesta o presentata una perizia. Questo principio vale sia quando, con la nuova prova, si vogliono infirmare le conclusioni di una prima perizia, sia pure quando l'amministrazione di questa prova non era stata chiesta od era stata rifiutata nella prima procedura (consid. 3).

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Articolo: art. 137 lett. a e b OG