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Regesto
Liberalità tra vivi; collazione (art. 626 segg. CC).
Applicabilità dell'art. 626 cpv. 2 CC a seconda che si tratti di eredi legali, di eredi istituiti o di entrambi (consid. 4).
Conformemente alla dottrina dominante gli art. 626 segg. CC riguardanti l'obbligo di collazione non si applicano ai discendenti istituiti eredi per delle quote differenti da quelle previste dalla legge, riservata una diversa volontà del testatore (consid. 5a).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 626 cpv. 2 CC