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Regesto
Art. 298 cpv. 1, art. 298b cpv. 2 e art. 298d cpv. 1 CC ; autorità parentale esclusiva.
L'autorità parentale congiunta presuppone che l'altro genitore abbia un certo accesso fisico e informazionale al figlio e che vi sia un minimo di accordo tra i genitori riguardo agli interessi del figlio (consid. 3.5). Motivazioni di tipo sanzionatorio contro un genitore che non coopera non devono giocare alcun ruolo nella decisione sull'autorità parentale (consid. 3.7).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 298 cpv. 1,