Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto a

Art. 53d cpv. 3 LPP; ripartizione dell'importo del disavanzo in caso di liquidazione (parziale).
In caso di liquidazione (parziale) l'avere di vecchiaia nel senso dell'art. 15 LPP non può essere ridotto. In concreto nessun riferimento abusivo a tale disposizione (consid. 2.1 e 2.2).

Regesto b

Art. 53d cpv. 6 e art. 73 LPP; competenza.
Gli interessi sulla prestazione d'uscita individuale che risultano da una liquidazione (parziale) devono essere verificati nella procedura d'azione (consid. 3.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 53d cpv. 3 LPP, art. 15 LPP, Art. 53d cpv. 6 e art. 73 LPP