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Regesto

Art. 322 e 322d CO; bonus (banca), reddito molto elevato; reale rimunerazione del lavoratore.
Nella determinazione del "redditto molto elevato" va tenuto conto della reale rimunerazione del lavoratore che è rappresentativa dei redditi che ha regolarmente percepito. Di regola, si tratterà dei redditi percepiti durante l'anno, eccezionalmente, di quelli conseguiti durante il periodo litigioso (in concreto un periodo di 17 mesi) (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 322 e 322d CO