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Regesto

Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF).
Nel fallimento del proprietario del fondo gravato, il creditore garantito da un pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome dello stesso proprietario ha un diritto preferenziale sul provento delle pigioni e dei fitti relativi al periodo tra l'apertura del fallimento e la realizzazione.

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referenza

Articolo: art. 806 CC