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Regesto

Art. 128 cpv. 2 RFF; realizzazione anticipata di un immobile nel fallimento.
1. Nel determinare se vi sia pregiudizio di interessi legittimi, è di rilievo il fatto che la seconda assemblea dei creditori ha respinto la richiesta di realizzazione anticipata presentata dall'amministrazione speciale del fallimento (consid. 3b).
2. In concreto non è giustificata la realizzazione anticipata, poiché essa non procurerebbe verosimilmente un maggior ricavo ed è probabile che né i creditori di secondo rango, né gli altri creditori sarebbero tacitati (consid. 4b).

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referenza

Articolo: Art. 128 cpv. 2 RFF