Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Domanda di dispensa dalla presentazione di un certificato di capacità al matrimonio (art. 150 e 170 OSC, accordo tra la Svizzera e l'Italia del 16 novembre 1966), proposta da una cittadina italiana divorziata, domiciliata in Svizzera, il cui divorzio è stato pronunciato da un tribunale svizzero e che desidera contrarre nuovo matrimonio in Svizzera.
1. Una sentenza svizzera di divorzio produce i suoi effetti in Italia nei confronti del o dei coniugi italiani soltanto se sia stata ottenuta in Italia la dichiarazione di efficacia, ossia se essa sia stata "delibata" dall'autorità giudiziaria italiana (consid. 2 e 3).
2. La validità e gli effetti in Svizzera di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale svizzero e passata in giudicata non sono subordinati al suo riconoscimento da parte degli Stati di cui i coniugi, o uno di essi, sono cittadini: determinante è l'armonia interna dell'ordinamento giuridico svizzero (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 150 e 170 OSC