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Regesto
Art. 1 cpv. 2 n. 1 e art. 21 CL (= art. 1 par. 2 lett. a e art. 27 CLug ), art. 8 della Convenzione del 3 gennaio 1933 tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e art. 9 LDIP; litispendenza internazionale in materia di successioni.
Diritto convenzionale applicabile (consid. 2).
Relazione tra la proroga di foro e la litispendenza (consid. 3).
Condizioni della litispendenza nel senso dell'art. 8 della Convenzione italo-svizzera, interpretato alla luce della giurisprudenza relativa alla Convenzione di Lugano (consid. 4).
Conseguenza dell'accertamento di litispendenza secondo l'art. 8 della Convenzione italo-svizzera (consid. 6).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 1 cpv. 2 n. 1 e